Art. 19
Obblighi dei distributori
In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono imballaggi a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Prima di mettere imballaggi a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:
a)
il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l’imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all’;
b)
l’imballaggio sia etichettato conformemente all’; e
c)
il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all’, paragrafi 5 e 6, e all’, paragrafo 3.
3. Se il distributore, prima di mettere gli imballaggi a disposizione sul mercato, ritiene o ha motivo di credere che essi non siano conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 12, o a norma degli stessi, o che il fabbricante o l’importatore non rispetti le prescrizioni applicabili di cui, rispettivamente, all’, paragrafi 5 e 6, e all’, paragrafo 3, non mette gli imballaggi a disposizione sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi o fino a quando il fabbricante o l’importatore non ottemperi a dette prescrizioni.
I distributori garantiscono che, mentre gli imballaggi, vuoti o contenenti un prodotto, sono sotto la propria responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la loro conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
4. Le informazioni comunicate dal produttore non possono essere utilizzate dal distributore per scopi diversi dalla verifica della conformità alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi. In particolare, è vietato l’uso improprio di tali informazioni da parte dei distributori a fini commerciali.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno messo a disposizione sul mercato insieme con il prodotto imballato non sia conforme alle prescrizioni applicabili stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
I distributori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l’imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle misure correttive adottate.
6. I distributori forniscono all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione cui hanno accesso e che sono pertinenti per dimostrare la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea.
I distributori collaborano con l’autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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