Art. 23

Obblighi di informazione dei gestori dei rifiuti di imballaggio

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi di informazione dei gestori dei rifiuti di imballaggio I gestori dei rifiuti di imballaggio trasmettono annualmente alle autorità competenti le informazioni sui rifiuti di imballaggio elencati nella tabella 3 dell’allegato XII del presente regolamento, eccetto le informazioni sull’imballaggio messo a disposizione sul territorio di uno Stato membro per la prima volta, tramite uno o più registri elettronici, conformemente all’, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE. I gestori dei rifiuti di imballaggio trasmettono annualmente ai produttori, nel caso dell’adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell’adempimento di tali obblighi, nel caso dell’adempimento collettivo di detti obblighi, tutte le informazioni necessarie per conformarsi agli obblighi di informazione di cui all’, paragrafo 10. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri possono prevedere che, qualora le autorità pubbliche siano responsabili dell’organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio, i gestori dei rifiuti di imballaggio forniscano su base annua a tali autorità pubbliche tutte le informazioni necessarie per conformarsi agli obblighi di informazione di cui all’, paragrafo 10, o mediante altri mezzi a integrazione del registro o dei registri elettronici, conformemente all’, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.
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