Art. 22

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 19 dic 2024
Identificazione degli operatori economici 1.   Gli operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato che ne fanno richiesta le informazioni seguenti: a) l’identità di qualsiasi operatore economico che ha fornito loro imballaggi o prodotti imballati; b) l’identità di qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito imballaggi o prodotti imballati. 2.   Gli operatori economici devono poter comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), come segue: a) nel caso di un imballaggio monouso: per cinque anni dalla data in cui abbiano fornito o sia stato fornito loro l’imballaggio; b) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per dieci anni dalla data in cui abbiano fornito o sia stato loro fornito loro o l’imballaggio.
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