Art. 20
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi, vuoti o contenenti un prodotto, imballati da essi manipolati alle prescrizioni stabiliti agli articoli da 5 a 12, o a norma degli stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:40:oj#art-20