Art. 39

Dichiarazione di conformità UE

In vigore dal 19 dic 2024
Dichiarazione di conformità UE 1.   La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, o norma degli stessi. 2.   La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato VIII, contiene gli elementi specificati nel modulo di cui all’allegato VII ed è continuamente aggiornata. È stilata o tradotta in una o più lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato l’imballaggio è immesso o messo a disposizione. 3.   Se all’imballaggio o al prodotto imballato si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata, se del caso, un’unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tutti gli atti dell’Unione di cui trattasi. La dichiarazione indica gli atti dell’Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. La dichiarazione può consistere in un fascicolo comprendente le pertinenti singole dichiarazioni di conformità UE. 4.   Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’imballaggio alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento. 5.   Le autorità competenti si adoperano per controllare l’accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni di conformità all’anno, valutata secondo un approccio basato sul rischio, e adottano le misure necessarie per rimediare alla non conformità, come il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
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