Art. 41

Segnalazione preventiva

In vigore dal 19 dic 2024
Segnalazione preventiva 1.   La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di cui agli , al più tardi tre anni prima della scadenza di ciascun termine ivi specificato. 2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi: a) una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro; b) un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati; c) esempi di migliori pratiche applicate in tutta l’Unione, che potrebbero fornire linee guida per progredire verso il conseguimento degli obiettivi.
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