Art. 11

Imballaggi riutilizzabili

In vigore dal 19 dic 2024
Imballaggi riutilizzabili 1.   L’imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall’11 febbraio 2025, è considerato riutilizzabile se soddisfa le condizioni seguenti: a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l’obiettivo di essere riutilizzato più volte; b) è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d’uso normalmente prevedibili; c) soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene; d) può essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero l’ulteriore funzionamento e il riutilizzo; e) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare; f) può essere ricondizionato conformemente all’allegato VI, parte B, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista; g) consente l’apposizione dell’etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull’imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l’uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto; h) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni; nonché i) quando è smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili di cui all’. 2.   Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, per i formati di imballaggio più frequentemente destinati al riutilizzo, tenendo conto di requisiti igienici e di altro tipo, quali la logistica. 3.   La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all’allegato VII.
Storico versioni

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