Art. 10 · Riduzione al minimo degli imballaggi

Art. 10

Riduzione al minimo degli imballaggi

In vigore dal 19 dic 2024
Riduzione al minimo degli imballaggi 1.   Entro il 1o gennaio 2030 il fabbricante o l’importatore provvede affinché l’imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito. 2.   Il fabbricante o l’importatore provvede affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione di cui all’allegato IV del presente regolamento e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se: a) il modello dell’imballaggio è protetto da un disegno o modello comunitario a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio (64), o da disegni o modelli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (65), come anche da accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri, oppure la cui forma è un marchio che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (66) o della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (67), compresi marchi registrati ai sensi di accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri, i disegni e modelli e ai marchi sono protetti prima dell’11 febbraio 2025; e l’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo inciderebbe sulla progettazione dell’imballaggio in un modo tale da alterarne la novità o il carattere individuale, o inciderebbe sul marchio in un modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di altre imprese; o b) il prodotto imballato o la bevanda appartiene a indicazioni geografiche protette a norma di atti legislativi dell’Unione, compresi il regolamento (UE) n. 1308/2013 per il vino, il regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose, o il regolamento (UE) 2023/2411 per i prodotti artigianali e industriali, o rientra nei regimi di qualità di cui al regolamento (UE) 2024/1143. 3.   Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare, se del caso, norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al presente regolamento. Per i tipi e i formati di imballaggio più comuni, tali norme dovrebbero specificare i limiti massimi adeguati di peso e volume e, se del caso, lo spessore del materiale e lo spazio vuoto massimo. 4.   La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è dimostrata nella documentazione tecnica di cui all’allegato VII, che contiene gli elementi seguenti: a) una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare l’imballaggio sulla base dei criteri di prestazione e della metodologia di cui all’allegato IV; b) per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti, l’individuazione delle prescrizioni di progettazione che impediscono un’ulteriore riduzione del peso o del volume dell’imballaggio; c) risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti, come la modellizzazione e simulazioni, utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell’imballaggio. Per gli imballaggi riutilizzabili, la valutazione della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo tiene conto delle caratteristiche degli imballaggi riutilizzabili e in primo luogo delle prescrizioni di cui all’.
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