Art. 54

Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo

In vigore dal 19 dic 2024
Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo 1.   Uno Stato membro può decidere di conseguire un livello rettificato degli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo. Il livello rettificato è calcolato sottraendo: a) dagli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e c), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato; e b) dagli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e d), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma del presente paragrafo costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita costituiti da tale materiale immessi sul mercato. Non si tengono in considerazione più di cinque punti percentuali della quota media di imballaggi per la vendita riutilizzabili ai fini del calcolo del livello rettificato degli obiettivi. 2.   Uno Stato membro può tenere conto delle quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), all’, paragrafo 1, lettera c) e all’, paragrafo 1, lettera d), punto ii).
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Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo (Art. 54 Regolamento (UE) 2025/40) — Testo vigente | Portale Normativo