Definizione data dalla norma indicata.
l’unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi che fanno parte del peso del materiale di imballaggio principale, che non sono separabili manualmente e che costituiscono pertanto un’unità individuale integrale, a meno che uno dei materiali non costituisca una parte insignificante dell’unità di imballaggio e in nessun caso più del 5 % della massa totale dell’unità di imballaggio, escluse le etichette, le vernici, le pitture, gli inchiostri, gli adesivi e le laccature. Tale disposizione non pregiudica la direttiva (UE) 2019/904
Fonte: reg-2024-12-19-40 — art. 3 →