Definizione data dalla norma indicata.
rifiuti di imballaggio che sono oggetto di raccolta differenziata, cernita e riciclaggio in infrastrutture installate, mediante processi consolidati sperimentati in ambiente operativo che garantiscono, a livello di Unione, una quantità annua di materiale riciclato per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II pari o superiore al 30 % per il legno e al 55 % per tutti gli altri materiali
Fonte: reg-2024-12-19-40 — art. 3 →