Definizione data dalla norma indicata.
l’imballaggio che si biodegrada in condizioni di controllo industriale o che può subire una decomposizione biologica in tali condizioni, anche attraverso digestione anaerobica, ma non necessariamente in un ambiente di compostaggio domestico, combinato, se necessario, con trattamento fisico, con conseguente conversione dell’imballaggio in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano e sali minerali, biomassa e acqua e che non ostacola o mette a rischio la raccolta differenziata e il processo di compostaggio e di digestione anaerobica
Fonte: reg-2024-12-19-40 — art. 3 →