Art. 62

Non conformità formale

In vigore dal 19 dic 2024
Non conformità formale 1.   Se uno Stato membro viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze, chiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione: a) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta; b) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta correttamente; c) il codice QR o il supporto dati di cui all’ non dà accesso alle informazioni richieste in conformità del medesimo articolo; d) la documentazione tecnica di cui all’allegato VII non è disponibile, non è completa o contiene errori; e) le informazioni di cui all’, paragrafo 6, o all’, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete; f) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’ o 18 non è rispettata; g) non sono rispettate le prescrizioni relative agli imballaggi eccessivi o all’uso di determinati formati di imballaggio di cui agli ; h) per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzabili, non sono soddisfatte le prescrizioni di istituzione, funzionamento o partecipazione relative al sistema di riutilizzo di cui all’; i) per quanto riguarda la ricarica, non sono soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’, paragrafi 1 e 2; j) non sono soddisfatte le prescrizioni relative alle stazioni di ricarica di cui all’, paragrafo 3; k) non sono raggiunti gli obiettivi di riutilizzo di cui all’; l) gli obblighi di ricarica di cui all’ e di offerta di riutilizzo di cui all’ non sono stati adempiuti; m) non sono soddisfatte le prescrizioni relative agli imballaggi riciclabili di cui all’; n) non sono soddisfatte le prescrizioni relative al contenuto riciclato minimo per gli imballaggi di plastica di cui all’. 2.   Se permane la non conformità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), lo Stato membro interessato adotta tutte le misure opportune per vietare la messa a disposizione sul mercato dell’imballaggio o garantire che l’imballaggio sia richiamato o ritirato dal mercato. 3.   Se permane la non conformità di cui al paragrafo 1, lettere da g) a n), gli Stati membri applicano le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento stabilite dagli Stati membri conformemente all’.
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