Art. 63
Appalti pubblici verdi
In vigore dal 19 dic 2024
Appalti pubblici verdi
1. Al fine di incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili, la Commissione adotta, entro il 12 febbraio 2030, atti di esecuzione che specificano le prescrizioni minime obbligatorie relative agli appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE per imballaggi o prodotti imballati o per servizi che utilizzano imballaggi o prodotti imballati o della direttiva 2014/25/UE e aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, quali definite all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE o dagli enti aggiudicatori, quali definiti all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, in cui gli imballaggi o i prodotti imballati rappresentano oltre il 30 % del valore stimato dell’appalto o del valore dei prodotti utilizzati dai servizi oggetto dell’appalto. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Le prescrizioni che figurano negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 si applicano alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di cui a tale paragrafo avviate non prima di 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione in questione.
3. Le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi si basano sulle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11, o a norma degli stessi, e sugli elementi seguenti:
a)
il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per imballaggi o prodotti imballati o per i servizi o lavori che utilizzano imballaggi o prodotti imballati;
b)
la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare imballaggi o prodotti imballati più ecosostenibili, senza che ciò comporti costi sproporzionati;
c)
la situazione del mercato, a livello di Unione, dei pertinenti imballaggi o prodotti imballati;
d)
gli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza;
e)
gli obblighi in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio.
4. Le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi possono assumere la forma di:
a)
specifiche tecniche ai sensi dell’ della direttiva 2014/24/UE e dell’ della direttiva 2014/25/UE;
b)
criteri di selezione ai sensi dell’ della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 80 della direttiva 2014/25/UE; oppure
c)
condizioni di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’ della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 87 della direttiva 2014/25/UE.
Dette prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi sono elaborate conformemente ai principi contenuti nella direttiva 2014/24/UE e nella direttiva 2014/25/UE per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui al paragrafo 1 possono, in casi debitamente giustificati, derogare alle prescrizioni di cui agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 per motivi di sicurezza pubblica o di salute pubblica. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono inoltre, in casi debitamente giustificati, derogare a tali prescrizioni qualora queste comportino difficoltà tecniche irrisolvibili.
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