Art. 58

Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi

In vigore dal 19 dic 2024
Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi 1.   Fatto salvo l’ del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l’imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per l’ambiente o la salute umana, esse lo sottopongono a valutazione senza indebito ritardo, tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate a tale rischio. Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. Ai fini del primo comma, le autorità responsabili dell’applicazione del presente regolamento danno seguito ai reclami o alle segnalazioni relativi a una presunta non conformità dell’imballaggio al presente regolamento e verificano che siano state adottate le opportune misure correttive. Se, nel corso della valutazione eseguita a norma del primo comma, riscontrano che l’imballaggio non rispetta le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza ritardo all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità adottando misure correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato ragionevole e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità, per garantire la conformità dell’imballaggio a dette prescrizioni. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualora vi sia un rischio per la salute umana connesso a imballaggi sensibili al contatto soggetti a normative specifiche volte a tutelare la salute umana, e tale rischio sia trasferito al contenuto imballato, le autorità di vigilanza del mercato non eseguono una valutazione in relazione al rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio. Al contrario, avvertono le autorità competenti per la valutazione di tali rischi, ossia le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) 2017/625, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 o (UE) 2019/6 o alla direttiva 2001/83/CE. 3.   Se ritengono che la non conformità non sia limitata al loro territorio, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all’operatore economico di adottare. 4.   L’operatore economico garantisce che siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli imballaggi non conformi che ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione. 5.   Se l’operatore economico non adotta misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, terzo comma, o se la non conformità persiste, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare la messa a disposizione dell’imballaggio nel loro territorio, per ritirarlo o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. 6.   Le informazioni da inviare alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per l’identificazione dell’imballaggio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio che comporta, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico e, se del caso, le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a: a) non conformità dell’imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso; b) carenze nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni di cui agli del presente regolamento. 7.   Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato le misure a norma del paragrafo 5, informano senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell’imballaggio interessato e, nel caso in cui gli Stati membri si oppongano alle misure adottate a norma del paragrafo 5, delle loro obiezioni. 8.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5 o 7, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro le misure provvisorie adottata da uno Stato membro, tali misure sono ritenute giustificate. Gli Stati membri possono prevedere un periodo di applicazione delle misure provvisorie superiore o inferiore a tre mesi in considerazione delle specificità delle prescrizioni in questione. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché l’imballaggio sia ritirato dal mercato nazionale o siano adottate senza ritardo altre misure restrittive appropriate nei confronti dell’imballaggio o del fabbricante interessato.
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