Art. 59

Procedura di salvaguardia dell’Unione

In vigore dal 19 dic 2024
Procedura di salvaguardia dell’Unione 1.   Se in esito alla procedura di cui all’, paragrafi 5 e 6, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro, a norma dell’, o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria al diritto dell’Unione, la Commissione si consulta senza ritardo con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina se la misura nazionale sia giustificata. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   La Commissione indirizza l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 a tutti gli Stati membri e la comunica senza ritardo ad essi e all’operatore economico interessato. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l’imballaggio non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca. 3.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell’imballaggio è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all’ del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012. 4.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità dell’imballaggio è attribuita a carenze delle specifiche tecniche comuni di cui all’, la Commissione modifica o abroga senza ritardo le specifiche tecniche comuni interessate.
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