Art. 61
Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell’Unione
In vigore dal 19 dic 2024
Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell’Unione
1. Le autorità di vigilanza del mercato comunicano senza ritardo alle autorità designate a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 le misure di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento qualora la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale. Detta comunicazione contiene tutte le informazioni pertinenti, in particolare le informazioni necessarie per l’identificazione dell’imballaggio non conforme al quale si applicano le misure e, nel caso di un prodotto imballato, del prodotto stesso.
2. Le autorità designate a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 utilizzano le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per effettuare l’analisi dei rischi a norma dell’, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
3. La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 avviene inserendo le informazioni nel pertinente ambiente doganale di gestione dei rischi.
4. La Commissione sviluppa un’interconnessione per automatizzare la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo dal sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 6, all’ambiente di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Detta interconnessione inizia a funzionare entro 24 mesi dalla data di adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le norme procedurali e i dettagli delle modalità di attuazione del paragrafo 4, comprese le funzionalità, gli elementi dei dati e il trattamento dei dati, nonché le norme sul trattamento dei dati personali, sulla riservatezza e sulla titolarità dei dati per l’interconnessione di cui al paragrafo 4.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:40:oj#art-61