Art. 57

Banche dati sugli imballaggi

In vigore dal 19 dic 2024
Banche dati sugli imballaggi 1.   Entro 12 mesi dalla data di adozione degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituite banche dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, se non già esistenti, su base armonizzata, al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’. 2.   Le banche dati di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti: a) informazioni sull’entità, sulle caratteristiche e sull’evoluzione dei flussi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio a livello dei singoli Stati membri; b) i dati elencati nell’allegato XII. 3.   Le banche dati sugli imballaggi sono accessibili al grande pubblico in un formato leggibile meccanicamente che consenta un accesso a dati aggiornati relativi alla comunicazione e al costo di gestione dei rifiuti di imballaggio e che garantisca l’interoperabilità e il riutilizzo dei dati. Sono fornite nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato mediante: a) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica; oppure b) relazioni pubbliche. Le prescrizioni di cui al primo comma lasciano impregiudicate le informazioni commercialmente sensibili o la legislazione in materia di protezione dei dati.
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Banche dati sugli imballaggi (Art. 57 Regolamento (UE) 2025/40) — Testo vigente | Portale Normativo