Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 feb 2026
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«detergente»: una sostanza, una miscela o un microrganismo, o una loro combinazione, destinati a:
—
pulire tessuti, stoviglie o superfici;
—
ammollare (prelavare), risciacquare o candeggiare tessuti, stoviglie o superfici;
—
modificare i tessuti al tatto o il relativo odore in processi complementari al loro lavaggio;
—
sostenere il processo di pulizia se utilizzati insieme a un detergente per bucato o a un detergente per lavastoviglie automatiche;
2)
«detergente per bucato destinato ai consumatori»: un detergente per bucato immesso sul mercato per uso non professionale, anche in lavanderie a gettoni;
3)
«detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori»: un detergente immesso sul mercato per uso non professionale in lavastoviglie automatiche;
4)
«detergente contenente microrganismi»: un detergente al quale sono stati aggiunti intenzionalmente uno o più microrganismi, da soli o tramite uno dei componenti del detergente;
5)
«detergente per uso industriale e istituzionale»: un detergente immesso sul mercato per essere utilizzato esclusivamente al di fuori dell'ambito domestico da personale specializzato;
6)
«pulizia»: il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene degradato o separato da un substrato o dall'interno di un substrato e portato in soluzione o dispersione;
7)
«sostanza»: una sostanza ai sensi dell', punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
8)
«miscela»: una miscela ai sensi dell', punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
9)
«microrganismo»: un microrganismo ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012;
10)
«microrganismi geneticamente modificati»: microrganismi il cui il materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o con la ricombinazione genetica naturale; ai fini della presente definizione:
—
una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
—
le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, di tale direttiva non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;
11)
«tensioattivo»: qualsiasi sostanza organica o miscela contenuta o destinata a essere utilizzata nei detergenti dotata di proprietà tensioattive e costituita da uno o più gruppi idrofili e da uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da consentire:
—
la diminuzione della tensione superficiale dell'acqua a meno di 45 mN/m;
—
la formazione di monostrati di spandimento o di adsorbimento all'interfaccia acqua/aria;
—
la formazione di emulsioni, microemulsioni o micelle, o loro combinazioni;
—
l'assorbimento alle interfacce acqua/solido;
12)
«tensioattivo destinato all'utilizzatore finale»: un tensioattivo messo a disposizione sul mercato per utilizzatori professionali o consumatori;
13)
«biodegradazione aerobica completa»: il livello di biodegradazione ottenuto quando una sostanza o miscela viene eliminata completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno che ne provocano la scomposizione in biossido di carbonio, acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente, come misurato nei metodi di prova elencati nell'allegato I, parte A, e nuove componenti cellulari microbiche (biomassa);
14)
«pellicole»: pellicole polimeriche idrosolubili utilizzate per capsule di detergente;
15)
«messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
16)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione;
17)
«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un detergente o un tensioattivo o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio;
18)
«rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
19)
«importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un detergente o tensioattivo proveniente da un paese terzo;
20)
«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un detergente o tensioattivo;
21)
«operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;
22)
«vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi al presente regolamento;
23)
«autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all', punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020;
24)
«richiamo»: un richiamo quale definito all', punto 22), del regolamento (UE) 2019/1020;
25)
«ritiro»: un ritiro quale definito all', punto 23), del regolamento (UE) 2019/1020;
26)
«misura correttiva»: una misura correttiva quale definita all', punto 16), del regolamento (UE) 2019/1020;
27)
«immissione in libera pratica»: il regime di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
28)
«supporto dati»: un supporto dati quale definito all', primo comma, punto 29), del regolamento (UE) 2024/1781;
29)
«identificativo univoco del prodotto»: un identificativo univoco del prodotto quale definito all', primo comma, punto 30), del regolamento (UE) 2024/1781;
30)
«identificativo unico di formula»: un identificativo unico di formula di cui all'allegato VIII, parte A, punto 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
31)
«identificativo univoco dell'operatore»: un identificativo univoco dell'operatore quale definito all', primo comma, punto 31), del regolamento (UE) 2024/1781;
32)
«passaporto digitale di prodotto»: un insieme di dati specifici su un prodotto che contiene le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati in conformità dell', paragrafo 4;
33)
«fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto»: un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto quale definito all', primo comma, punto 32), del regolamento (UE) 2024/1781;
34)
«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all', punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
35)
«sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane»: il sistema istituito dal regolamento (UE) 2022/2399;
36)
«imballaggio singolo»: l'imballaggio in cui il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è messo a disposizione sul mercato e che è destinato ad accompagnare il contenuto fino al luogo di utilizzo;
37)
«ricarica»: l'operazione in loco mediante la quale un imballaggio è riempito con un detergente o tensioattivo offerto da un operatore economico agli utilizzatori finali nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
38)
«stazione di ricarica»: un luogo in cui un operatore economico offre agli utilizzatori finali un detergente o tensioattivo che può essere acquistato mediante ricarica, manualmente o tramite un'apparecchiatura automatica o semiautomatica;
39)
«modello»: un gruppo di detergenti o tensioattivi di cui tutte le unità soddisfano le condizioni seguenti:
—
hanno lo stesso fabbricante e sono immesse sul mercato con la stessa denominazione commerciale;
—
hanno lo stesso contenuto, conformemente all'allegato V, parte A, punto 1, lettera h), del presente regolamento e sono fabbricate utilizzando gli stessi processi di fabbricazione;
—
se del caso, sono soggette alla stessa classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; e
—
sono definite da un numero di tipo o da un altro elemento che ne consenta l'identificazione come gruppo;
40)
«utilizzatore finale»: una persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un detergente o tensioattivo è stato messo a disposizione sul mercato in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.
Storico versioni
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