Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 feb 2026
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «detergente»: una sostanza, una miscela o un microrganismo, o una loro combinazione, destinati a: — pulire tessuti, stoviglie o superfici; — ammollare (prelavare), risciacquare o candeggiare tessuti, stoviglie o superfici; — modificare i tessuti al tatto o il relativo odore in processi complementari al loro lavaggio; — sostenere il processo di pulizia se utilizzati insieme a un detergente per bucato o a un detergente per lavastoviglie automatiche; 2) «detergente per bucato destinato ai consumatori»: un detergente per bucato immesso sul mercato per uso non professionale, anche in lavanderie a gettoni; 3) «detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori»: un detergente immesso sul mercato per uso non professionale in lavastoviglie automatiche; 4) «detergente contenente microrganismi»: un detergente al quale sono stati aggiunti intenzionalmente uno o più microrganismi, da soli o tramite uno dei componenti del detergente; 5) «detergente per uso industriale e istituzionale»: un detergente immesso sul mercato per essere utilizzato esclusivamente al di fuori dell'ambito domestico da personale specializzato; 6) «pulizia»: il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene degradato o separato da un substrato o dall'interno di un substrato e portato in soluzione o dispersione; 7) «sostanza»: una sostanza ai sensi dell', punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 8) «miscela»: una miscela ai sensi dell', punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 9) «microrganismo»: un microrganismo ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012; 10) «microrganismi geneticamente modificati»: microrganismi il cui il materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o con la ricombinazione genetica naturale; ai fini della presente definizione: — una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18); — le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, di tale direttiva non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica; 11) «tensioattivo»: qualsiasi sostanza organica o miscela contenuta o destinata a essere utilizzata nei detergenti dotata di proprietà tensioattive e costituita da uno o più gruppi idrofili e da uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da consentire: — la diminuzione della tensione superficiale dell'acqua a meno di 45 mN/m; — la formazione di monostrati di spandimento o di adsorbimento all'interfaccia acqua/aria; — la formazione di emulsioni, microemulsioni o micelle, o loro combinazioni; — l'assorbimento alle interfacce acqua/solido; 12) «tensioattivo destinato all'utilizzatore finale»: un tensioattivo messo a disposizione sul mercato per utilizzatori professionali o consumatori; 13) «biodegradazione aerobica completa»: il livello di biodegradazione ottenuto quando una sostanza o miscela viene eliminata completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno che ne provocano la scomposizione in biossido di carbonio, acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente, come misurato nei metodi di prova elencati nell'allegato I, parte A, e nuove componenti cellulari microbiche (biomassa); 14) «pellicole»: pellicole polimeriche idrosolubili utilizzate per capsule di detergente; 15) «messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 16) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione; 17) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un detergente o un tensioattivo o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio; 18) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; 19) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un detergente o tensioattivo proveniente da un paese terzo; 20) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un detergente o tensioattivo; 21) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore; 22) «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi al presente regolamento; 23) «autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all', punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020; 24) «richiamo»: un richiamo quale definito all', punto 22), del regolamento (UE) 2019/1020; 25) «ritiro»: un ritiro quale definito all', punto 23), del regolamento (UE) 2019/1020; 26) «misura correttiva»: una misura correttiva quale definita all', punto 16), del regolamento (UE) 2019/1020; 27) «immissione in libera pratica»: il regime di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; 28) «supporto dati»: un supporto dati quale definito all', primo comma, punto 29), del regolamento (UE) 2024/1781; 29) «identificativo univoco del prodotto»: un identificativo univoco del prodotto quale definito all', primo comma, punto 30), del regolamento (UE) 2024/1781; 30) «identificativo unico di formula»: un identificativo unico di formula di cui all'allegato VIII, parte A, punto 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008; 31) «identificativo univoco dell'operatore»: un identificativo univoco dell'operatore quale definito all', primo comma, punto 31), del regolamento (UE) 2024/1781; 32) «passaporto digitale di prodotto»: un insieme di dati specifici su un prodotto che contiene le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati in conformità dell', paragrafo 4; 33) «fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto»: un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto quale definito all', primo comma, punto 32), del regolamento (UE) 2024/1781; 34) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all', punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013; 35) «sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane»: il sistema istituito dal regolamento (UE) 2022/2399; 36) «imballaggio singolo»: l'imballaggio in cui il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è messo a disposizione sul mercato e che è destinato ad accompagnare il contenuto fino al luogo di utilizzo; 37) «ricarica»: l'operazione in loco mediante la quale un imballaggio è riempito con un detergente o tensioattivo offerto da un operatore economico agli utilizzatori finali nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 38) «stazione di ricarica»: un luogo in cui un operatore economico offre agli utilizzatori finali un detergente o tensioattivo che può essere acquistato mediante ricarica, manualmente o tramite un'apparecchiatura automatica o semiautomatica; 39) «modello»: un gruppo di detergenti o tensioattivi di cui tutte le unità soddisfano le condizioni seguenti: — hanno lo stesso fabbricante e sono immesse sul mercato con la stessa denominazione commerciale; — hanno lo stesso contenuto, conformemente all'allegato V, parte A, punto 1, lettera h), del presente regolamento e sono fabbricate utilizzando gli stessi processi di fabbricazione; — se del caso, sono soggette alla stessa classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; e — sono definite da un numero di tipo o da un altro elemento che ne consenta l'identificazione come gruppo; 40) «utilizzatore finale»: una persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un detergente o tensioattivo è stato messo a disposizione sul mercato in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.
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