Art. 4

Biodegradabilità

In vigore dal 11 feb 2026
Biodegradabilità 1.   I tensioattivi e i tensioattivi contenuti nei detergenti sono conformi ai requisiti di biodegradabilità di cui all'allegato I, parte A. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai tensioattivi e ai tensioattivi contenuti nei detergenti che sono principi attivi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che sono utilizzati come disinfettanti, a condizione che soddisfino una delle condizioni seguenti: a) sono inclusi nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 o sono inclusi nell'allegato I di tale regolamento; b) sono inclusi nel programma di riesame come stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (19); oppure c) sono componenti di disinfettanti che possono essere messi a disposizione sul mercato o utilizzati conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 528/2012. 3.   Entro il 23 marzo 2032, le pellicole o i polimeri all'interno delle pellicole sono conformi ai requisiti di biodegradabilità di cui all'allegato I, parte B. 4.   Entro il 23 marzo 2034, le sostanze organiche aggiunte intenzionalmente nei detergenti in concentrazione pari ad almeno il 10 % (in peso/peso) della massa totale delle sostanze, esclusa l'acqua, diverse dai tensioattivi, dalle pellicole e dai polimeri all'interno delle pellicole, soddisfano i criteri di biodegradabilità di cui all'allegato I, parte C, a meno che non sia concessa una deroga nella parte D di tale allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:405:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo