Art. 21

Passaporto digitale di prodotto

In vigore dal 11 feb 2026
Passaporto digitale di prodotto 1.   Prima di immettere sul mercato un detergente o un tensioattivo destinato all'utilizzatore finale, il fabbricante crea un passaporto digitale di prodotto per tale prodotto. Il passaporto digitale di prodotto soddisfa i requisiti stabiliti nel presente articolo e nell'. 2.   Il passaporto digitale di prodotto: a) corrisponde a un modello specifico di detergente o di tensioattivo destinato all'utilizzatore finale; b) indica che è stata dimostrata la conformità del detergente o del tensioattivo destinato all'utilizzatore finale al presente regolamento; c) contiene almeno i dati di cui all'allegato VI, parte A; d) è accurato, completo e aggiornato; e) è disponibile nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è reso disponibile sul mercato; f) è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, alla Commissione e ad altri operatori economici, conformemente ai diritti di accesso stabiliti a norma del paragrafo 10, lettera d); g) rimane disponibile per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del detergente o del tensioattivo destinato all'utilizzatore finale, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto digitale di prodotto; h) è collegato tramite un supporto dati a un identificativo univoco persistente del prodotto; e i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici stabiliti a norma del paragrafo 10. 3.   Oltre ai dati di cui alla parte A dell’allegato VI, il passaporto digitale di prodotto può contenere i dati indicati nella parte B di tale allegato. 4.   Il supporto dati di cui al paragrafo 2, lettera h), è: a) stampato o altrimenti fisicamente presente sull'etichetta o sull'imballaggio del detergente o del tensioattivo destinato all'utilizzatore finale, o sui documenti che accompagnano il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale se trasportato sfuso, conformemente all'atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 10; b) indelebile; c) posizionato in modo tale da essere trattato automaticamente da dispositivi digitali; d) presente sulla stazione di ricarica, per i detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale messi a disposizione sul mercato mediante ricarica; e) accompagnato dalla dicitura «Scansionare per informazioni più complete sul prodotto» o da una dicitura simile; e f) visibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è messo a disposizione sul mercato attraverso vendite a distanza. 5.   Qualora altre disposizioni del diritto dell'Unione prevedano che le informazioni sul detergente o sul tensioattivo destinato all'utilizzatore finale siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste a norma del presente regolamento e di altre disposizioni del diritto dell'Unione. 6.   Qualora altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai detergenti e ai tensioattivi destinati all'utilizzatore finale prevedano un passaporto digitale di prodotto, è creato un unico passaporto digitale di prodotto per i detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale contenente i dati richiesti a norma del presente regolamento nonché qualsiasi altro dato richiesto per il passaporto digitale di prodotto da altre disposizioni del diritto dell'Unione. 7.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), qualora altre disposizioni del diritto dell'Unione prevedano che il passaporto digitale di prodotto corrisponda a un livello di lotto o di articolo, il passaporto digitale di prodotto ai fini del presente regolamento può essere rilasciato a tale livello. 8.   Gli operatori economici possono, oltre ai dati di cui ai paragrafi 5 e 6, rendere accessibili altre informazioni attraverso il supporto dati di cui al paragrafo 5. In tal caso, i dati sono chiaramente separati da quelli richiesti a norma del presente regolamento e, se del caso, di altre disposizioni del diritto dell'Unione. 9.   Creando il passaporto digitale di prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità al presente regolamento del detergente o del tensioattivo destinato all'utilizzatore finale. 10.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che determina i requisiti tecnici di base relativi al passaporto digitale di prodotto per i detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale. La data di applicazione di tale atto di esecuzione non è anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati riguardanti l'intero atto di esecuzione o talune sue disposizioni, o tranne in caso di abrogazione o modifica parziali dell'atto di esecuzione, nel qual caso può essere fissata una data di applicazione anteriore. Tali requisiti tecnici comprendono almeno gli elementi seguenti: a) uno o più supporti dati da utilizzare; b) la configurazione del supporto dati e la sua posizione; c) gli elementi tecnici del passaporto digitale di prodotto per i quali si devono utilizzare norme europee o internazionali definite; d) i soggetti che devono avere accesso ai dati del passaporto digitale di prodotto e i dati a cui devono avere accesso; e) i soggetti che devono creare un passaporto digitale di prodotto o aggiornare i dati di un passaporto digitale di prodotto e quali dati possono inserire o aggiornare; e f) le modalità per l'introduzione o l'aggiornamento dei dati di cui alla lettera e). Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 11.   I soggetti che aggiornano i dati di un passaporto digitale di prodotto sono responsabili dell'accuratezza dei dati che forniscono, salvo quando agiscono per conto del fabbricante. 12.   L'operatore economico che immette il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale sul mercato: a) fornisce ai distributori e ai fornitori di mercati online una copia digitale del supporto dati o, se pertinente, dell'identificativo univoco del prodotto, per consentire loro di rendere il supporto dati o l'identificativo univoco del prodotto accessibile ai clienti potenziali che non possono accedere fisicamente al prodotto; b) fornisce la copia digitale di cui al punto a) o un link a una pagina web gratuitamente, tempestivamente e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; e c) mette a disposizione una copia di riserva del passaporto digitale di prodotto tramite un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto.
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