Art. 19

Prescrizioni per l'etichettatura digitale

In vigore dal 11 feb 2026
Prescrizioni per l'etichettatura digitale 1.   Se i detergenti e i tensioattivi riportano un'etichetta digitale conformemente all', a tale etichetta si applicano le norme seguenti: a) tutte le informazioni riportate nell'etichetta di cui alla parte A dell'allegato V e, se del caso, alla parte B di tale allegato, sono fornite insieme in un unico punto e separate da altre informazioni; b) le informazioni contenute nell'etichetta digitale sono ricercabili; c) le informazioni contenute nell'etichetta digitale sono accessibili a tutti gli utilizzatori nell'Unione; d) le informazioni contenute nell'etichetta digitale sono accessibili tramite il supporto dati di cui all', paragrafo 2, lettera h); e) le informazioni contenute nell'etichetta digitale sono presentate in modo da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, e supportano, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso alle informazioni per i medesimi gruppi; f) l'etichetta digitale è accessibile mediante tecnologie digitali ampiamente utilizzate e compatibile con tutti i principali sistemi operativi e browser; g) l'etichetta digitale rimane disponibile per un periodo di dieci anni dalla data in cui il detergente o tensioattivo è immesso sul mercato, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata, o per un periodo più lungo se richiesto da altre disposizioni del diritto dell'Unione relative alle informazioni che contiene; h) se le informazioni sull'etichetta digitale sono accessibili in più lingue, la scelta della lingua non è subordinata all'ubicazione geografica dalla quale l'utilizzatore finale vi accede. 2.   Gli operatori economici che forniscono un'etichetta digitale non tracciano, analizzano o utilizzano nessuna informazione sull'uso a meno che non sia strettamente necessario per fornire online le informazioni sull'etichetta digitale. 3.   Gli operatori economici che mettono un detergente o un tensioattivo a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato forniscono le informazioni presenti nell'etichetta digitale con altri mezzi nei casi seguenti: a) su richiesta orale o scritta dell'utilizzatore finale; oppure b) in caso di temporanea indisponibilità dell'etichetta digitale, anche al momento dell'acquisto. Gli operatori economici forniscono le informazioni di cui al primo comma indipendentemente dall'acquisto di un detergente o tensioattivo e gratuitamente.
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