Art. 17

Prescrizioni generali di etichettatura

In vigore dal 11 feb 2026
Prescrizioni generali di etichettatura 1.   I detergenti e i tensioattivi messi a disposizione sul mercato in imballaggi singoli o mediante ricarica sono accompagnati da un'etichetta. 2.   L'operatore economico che mette a disposizione sul mercato un detergente o un tensioattivo direttamente all'utilizzatore finale mediante ricarica fornisce all'utilizzatore finale l'etichetta fisica e il supporto dati di cui all', paragrafo 2, lettera h), e garantisce che l'etichetta fisica e il supporto dati siano disponibili per tutti gli imballaggi ricaricati con un detergente o tensioattivo. 3.   L'etichetta dei detergenti e dei tensioattivi contiene le informazioni indicate nell'allegato V, parte A. 4.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3, l'etichetta dei detergenti per bucato destinati ai consumatori, dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori e dei detergenti per superfici destinati ai consumatori contiene le informazioni sul dosaggio conformemente all'allegato V, parte B. 5.   Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono redatte in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili. L'etichetta è accessibile a fini ispettivi quando il detergente o tensioattivo è messo a disposizione sul mercato.
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