Art. 16

Riservatezza della scheda tecnica degli ingredienti

In vigore dal 11 feb 2026
Riservatezza della scheda tecnica degli ingredienti Gli organismi designati e il personale medico mantengono riservate le informazioni contenute nella scheda tecnica degli ingredienti. Essi possono utilizzare tali informazioni solo: a) per rispondere alla necessità medica di adottare misure di prevenzione e cura, in particolare in caso di emergenza; oppure b) su richiesta di uno Stato membro, della Commissione o dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, per avviare un'analisi statistica che esamini l'eventuale necessità di migliorare le misure di gestione dei rischi.
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