Art. 14
Confezionamento e riconfezionamento da parte degli importatori e dei distributori
In vigore dal 11 feb 2026
Confezionamento e riconfezionamento da parte degli importatori e dei distributori
1. Agli importatori o i distributori che confezionano o riconfezionano un detergente o un tensioattivo e non sono soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell' incombono, a seconda dei casi e in aggiunta agli obblighi di cui all' o all', gli obblighi seguenti:
a)
provvedere affinché sull'imballaggio figurino il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico nonché il numero di telefono dell'importatore o del distributore, preceduti dalla dicitura «confezionato da» o «riconfezionato da»;
b)
tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato un campione delle informazioni originali di cui all', paragrafi 3 o 4, per dieci anni dalla data in cui il detergente o tensioattivo è stato immesso sul mercato; e
c)
tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato il riferimento all'identificativo univoco del prodotto per dieci anni dalla data in cui il detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è stato immesso sul mercato.
2. La messa a disposizione sul mercato di detergenti o tensioattivi destinati all'utilizzatore finale presso le stazioni di ricarica non è considerata confezionamento o riconfezionamento ai fini del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:405:oj#art-14