Art. 12

Fornitura mediante ricarica

In vigore dal 11 feb 2026
Fornitura mediante ricarica Fatti salvi i regolamenti (UE) 2023/988 (20) e (UE) 2025/40 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza e igiene delle ricariche, compreso il rischio di confusione con i prodotti alimentari, qualora detergenti o tensioattivi destinati all'utilizzatore finale siano messi a disposizione sul mercato mediante ricarica, l'operatore economico che mette il prodotto a disposizione degli utilizzatori finali provvede affinché: a) siano attuate misure di mitigazione del rischio per ridurre al minimo l'esposizione delle persone, in particolare dei bambini, anche mediante il divieto per i bambini di utilizzare la stazione di ricarica senza supervisione e una formazione adeguata del personale; e b) i detergenti o i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale forniti attraverso una stazione di ricarica non reagiscano tra loro in modo tale da mettere in pericolo la salute umana.
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