Art. 10

Obblighi degli importatori

In vigore dal 11 feb 2026
Obblighi degli importatori 1.   Gli importatori immettono sul mercato solo detergenti o tensioattivi conformi. 2.   Prima di immettere un detergente o tensioattivo sul mercato, gli importatori si assicurano che: a) il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità e abbia redatto la documentazione tecnica di cui all', paragrafo 2; b) le informazioni e la documentazione fornite dal fabbricante a norma dell', paragrafo 7, dimostrino la conformità al presente regolamento; e c) il fabbricante abbia creato il passaporto digitale di prodotto di cui all', paragrafo 2, lettera a), il supporto dati sia disponibile conformemente all', paragrafo 4, e le informazioni rilevanti del passaporto digitale di prodotto siano state inserite nel registro. 3.   Gli importatori forniscono la scheda tecnica degli ingredienti prima di immettere sul mercato detergenti o tensioattivi destinati all'utilizzatore finale e, se necessario, la aggiornano, conformemente all', paragrafo 6. L'importatore mantiene riservate le informazioni contenute nella scheda tecnica degli ingredienti. 4.   Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento non lo immettono sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, gli importatori ne informano il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. 5.   Gli importatori garantiscono che i detergenti e i tensioattivi che immettono sul mercato siano conformi all', paragrafi 1, 3, 4 e 5, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, e, se del caso, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3. 6.   Gli importatori provvedono affinché, mentre un detergente o tensioattivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento. 7.   Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni di un detergente o tensioattivo o dei rischi che esso presenta, gli importatori eseguono una prova a campione su tale detergente o tensioattivo, esaminano e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti e tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo. 8.   Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità competenti, collaborano con questi ultimi e prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme il detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. 9.   Gli importatori garantiscono che gli altri operatori economici della catena di fornitura interessata siano tenuti informati senza ritardo in merito a qualsiasi non conformità o rischio per la salute umana o per l'ambiente da essi individuato e a qualsiasi conseguente misura correttiva, richiamo o ritiro. 10.   Gli importatori tengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato il riferimento all'identificativo univoco del prodotto e la documentazione tecnica di cui all', paragrafo 2, per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato del detergente o tensioattivo. 11.   A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità al presente regolamento di un detergente o tensioattivo. Gli importatori cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi misura intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato. 12.   Gli importatori verificano se i canali di comunicazione di cui all', paragrafo 11, sono a disposizione di consumatori e di altri utilizzatori finali. Qualora non siano disponibili, gli importatori provvedono a crearne, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.
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