Art. 8
Obblighi dei fabbricanti
In vigore dal 11 feb 2026
Obblighi dei fabbricanti
1. Quando immettono sul mercato detergenti o tensioattivi, i fabbricanti garantiscono che tali detergenti o tensioattivi siano stati progettati e fabbricati conformemente al presente regolamento.
2. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato IV ed eseguono la procedura di valutazione della conformità stabilita in tale allegato.
Ove la conformità ai requisiti applicabili di un detergente o di un tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è stata dimostrata con la procedura di cui al primo comma, prima di immettere il prodotto sul mercato i fabbricanti:
a)
creano un passaporto digitale di prodotto conformemente all';
b)
si assicurano che il supporto dati sia disponibile conformemente all', paragrafo 4; e
c)
inseriscono un riferimento al passaporto digitale di prodotto nel registro di cui all', paragrafo 1 («registro»).
3. I fabbricanti conservano e, ove necessario, aggiornano la documentazione tecnica e il passaporto digitale di prodotto per dieci anni dalla data dell'immissione sul mercato del detergente o del tensioattivo.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche dei metodi di prova in riferimento ai quali è dichiarata la conformità di un prodotto.
Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tale detergente o tensioattivo, esaminano e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo.
5. I fabbricanti che immettono sul mercato detergenti o tensioattivi garantiscono che tali detergenti o tensioattivi siano conformi all', paragrafi 1, 3, 4 e 5, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, e, se del caso, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3.
6. Prima di immettere sul mercato detergenti o tensioattivi destinati all'utilizzatore finale che sono miscele per le quali non è previsto l'obbligo di comunicare informazioni a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fabbricanti stabiliti nell'Unione forniscono agli organismi designati dagli Stati membri a norma di tale articolo («organismi designati») la scheda tecnica degli ingredienti di cui all'allegato IV, punto 2.2, lettera e), del presente regolamento («scheda tecnica degli ingredienti»). Se il detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore finale per il quale è già stata presentata una scheda tecnica degli ingredienti non corrisponde più alle informazioni contenute in tale scheda, i fabbricanti presentano una scheda tecnica degli ingredienti aggiornata. La scheda tecnica degli ingredienti è presentata per via elettronica nel formato fornito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche e messa a disposizione a titolo gratuito per le notifiche conformemente alla parte A, punto 3.1., secondo paragrafo, dell'allegato VIII, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La trasmissione è redatta in una lingua facilmente compresa dagli organismi designati, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
7. I fabbricanti stabiliti al di fuori dell'Unione forniscono al rappresentante autorizzato o all'importatore tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento.
8. Qualora i fabbricanti ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme il detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici della catena di fornitura interessata siano tenuti informati senza indebito ritardo in merito a qualsiasi non conformità o rischio per la salute umana o per l'ambiente da essi individuato e a qualsiasi conseguente misura correttiva, richiamo o ritiro.
10. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità al presente regolamento di un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato. I fabbricanti cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da tale detergente o tensioattivo.
11. I fabbricanti rendono accessibili al pubblico sul loro sito web i canali di comunicazione, quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o un'apposita sezione del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità e in modo da consentire agli utilizzatori finali di presentare reclami in merito alla potenziale non conformità dei prodotti o a questioni di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:405:oj#art-8