Art. 18
Formati di etichettatura
In vigore dal 11 feb 2026
Formati di etichettatura
1. Le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V, parti A e B, sono fornite:
a)
su un'etichetta fisica; oppure
b)
in un'etichetta digitale e riprodotti su un'etichetta fisica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b):
a)
le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V, parte C, possono essere fornite solo in un'etichetta digitale;
b)
le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V, parte A, punto 1, lettere a), c) e d), possono essere fornite solo su un'etichetta fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:405:oj#art-18