Art. 18 · Formati di etichettatura

Art. 18

Formati di etichettatura

In vigore dal 11 feb 2026
Formati di etichettatura 1.   Le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V, parti A e B, sono fornite: a) su un'etichetta fisica; oppure b) in un'etichetta digitale e riprodotti su un'etichetta fisica. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b): a) le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V, parte C, possono essere fornite solo in un'etichetta digitale; b) le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V, parte A, punto 1, lettere a), c) e d), possono essere fornite solo su un'etichetta fisica.
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