Art. 24

Registro dei passaporti digitali di prodotto

In vigore dal 11 feb 2026
Registro dei passaporti digitali di prodotto 1.   Prima di immettere un detergente o un tensioattivo destinato all'utilizzatore finale sul mercato, l'operatore economico interessato carica nel registro istituito ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale. Nel caso di detergenti o di tensioattivi destinati all'utilizzatore finale intesi a essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica», il registro conserva il codice della merce di tale detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore finale. 2.   Al momento del caricamento nel registro, da parte dell'operatore economico, dei dati di cui al paragrafo 1, il registro comunica automaticamente a tale operatore economico un identificativo univoco di registrazione associato agli identificativi caricati nel registro per un detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore finale specifico («identificativo univoco di registrazione»). Tale comunicazione da parte del registro non è considerata prova della conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifica le modalità di attuazione del registro, compresa la comunicazione dell'identificativo univoco di registrazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   La Commissione, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali hanno accesso al registro ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.
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