Art. 26

Procedura a livello nazionale per la vigilanza del mercato dei detergenti e dei tensioattivi

In vigore dal 11 feb 2026
Procedura a livello nazionale per la vigilanza del mercato dei detergenti e dei tensioattivi 1.   Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro possono effettuare una valutazione in relazione a un detergente o tensioattivo, relativamente alle prescrizioni di cui al presente regolamento. Ove vi sia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, le autorità di vigilanza del mercato effettuano tale valutazione. Gli operatori economici interessati cooperano con le autorità di vigilanza del mercato. 2.   Nell'effettuare le prove ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato utilizzano i metodi di riferimento indicati negli allegati, a seconda dei casi. 3.   Se, nel corso della valutazione di cui al paragrafo 1, concludono che il detergente o tensioattivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato chiedono senza ritardo all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il detergente o tensioattivo conforme a tali prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole, stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato, proporzionato alla natura del rischio di cui al paragrafo 1. 4.   Qualora ritenga che una non conformità non sia limitata al suo territorio nazionale, un'autorità di vigilanza del mercato informa la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure correttive che ha chiesto all'operatore economico di prendere. 5.   L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i detergenti o tensioattivi interessati che ha messo a disposizione sul mercato nell'Unione. 6.   Se l'operatore economico non adotta misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 3, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del detergente o tensioattivo sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato informano senza ritardo la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri delle misure da esse adottate a norma del primo comma. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del detergente o tensioattivo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. 7.   Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo comunicano senza ritardo alla Commissione e alle autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri le eventuali misure adottate, qualsiasi informazione supplementare a loro disposizione riguardante la non conformità del detergente o tensioattivo interessato e, in caso di disaccordo con tali misure, le loro obiezioni. 8.   Qualora entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, secondo comma, un'autorità di vigilanza del mercato o la Commissione non sollevi obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. 9.   Le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive provvisorie in relazione al detergente o tensioattivo interessato, quali il suo ritiro dal mercato. 10.   Ai fini dei paragrafi 4, 6, 7 e 8 del presente articolo, le autorità di vigilanza del mercato inseriscono tali informazioni nel sistema di informazione e comunicazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:405:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo