Art. 28

Detergenti e tensioattivi conformi che presentano un rischio per la salute umana o per l'ambiente

In vigore dal 11 feb 2026
Detergenti e tensioattivi conformi che presentano un rischio per la salute umana o per l'ambiente 1.   Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell', paragrafo 1, ritiene che un detergente o un tensioattivo, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure del caso per garantire che il detergente o tensioattivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio, sia richiamato o ritirato dal mercato entro un termine ragionevole, stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio. 2.   L'operatore economico garantisce che le misure di cui al paragrafo 1 siano adottate nei confronti di tutti i detergenti o tensioattivi interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione. 3.   Le autorità di vigilanza del mercato informano senza ritardo la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri delle misure di cui al paragrafo 1. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dei detergenti o dei tensioattivi interessati, l'origine e la catena di fornitura di tali detergenti o tensioattivi, la natura dei rischi connessi e la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se le misure nazionali siano giustificate e propone, all'occorrenza, misure appropriate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Tutti gli Stati membri sono destinatari della decisione della Commissione, che la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:405:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo