Art. 28
Detergenti e tensioattivi conformi che presentano un rischio per la salute umana o per l'ambiente
In vigore dal 11 feb 2026
Detergenti e tensioattivi conformi che presentano un rischio per la salute umana o per l'ambiente
1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell', paragrafo 1, ritiene che un detergente o un tensioattivo, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure del caso per garantire che il detergente o tensioattivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio, sia richiamato o ritirato dal mercato entro un termine ragionevole, stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio.
2. L'operatore economico garantisce che le misure di cui al paragrafo 1 siano adottate nei confronti di tutti i detergenti o tensioattivi interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione.
3. Le autorità di vigilanza del mercato informano senza ritardo la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri delle misure di cui al paragrafo 1. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dei detergenti o dei tensioattivi interessati, l'origine e la catena di fornitura di tali detergenti o tensioattivi, la natura dei rischi connessi e la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se le misure nazionali siano giustificate e propone, all'occorrenza, misure appropriate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Tutti gli Stati membri sono destinatari della decisione della Commissione, che la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.
Storico versioni
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