Art. 29

Non conformità formale

In vigore dal 11 feb 2026
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l', se un'autorità di vigilanza del mercato giunge a una delle conclusioni seguenti, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) il passaporto digitale di prodotto non è stato redatto in conformità degli ; b) la documentazione tecnica di cui all', paragrafo 2, non è disponibile o è incompleta; c) il supporto dati attraverso il quale è possibile accedere al passaporto digitale di prodotto e, se del caso, all'etichetta digitale non è fornito conformemente all’, paragrafo 4, lettera a) o d), a seconda dei casi; d) l'etichetta non è stata fornita, o non è stata fornita conformemente agli , o le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V sono false o incomplete; e) la scheda tecnica degli ingredienti non è stata trasmessa o aggiornata conformemente all', paragrafo 6, all', paragrafo 4, lettera a), all', paragrafo 3, o all', paragrafo 3, a seconda dei casi. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del detergente o tensioattivo o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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Non conformità formale (Art. 29 Regolamento (UE) 2026/405) — Testo vigente | Portale Normativo