Art. 29
Non conformità formale
In vigore dal 11 feb 2026
Non conformità formale
1. Fatto salvo l', se un'autorità di vigilanza del mercato giunge a una delle conclusioni seguenti, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a)
il passaporto digitale di prodotto non è stato redatto in conformità degli ;
b)
la documentazione tecnica di cui all', paragrafo 2, non è disponibile o è incompleta;
c)
il supporto dati attraverso il quale è possibile accedere al passaporto digitale di prodotto e, se del caso, all'etichetta digitale non è fornito conformemente all’, paragrafo 4, lettera a) o d), a seconda dei casi;
d)
l'etichetta non è stata fornita, o non è stata fornita conformemente agli , o le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V sono false o incomplete;
e)
la scheda tecnica degli ingredienti non è stata trasmessa o aggiornata conformemente all', paragrafo 6, all', paragrafo 4, lettera a), all', paragrafo 3, o all', paragrafo 3, a seconda dei casi.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del detergente o tensioattivo o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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