Art. 30

Delega di potere

In vigore dal 11 feb 2026
Delega di potere 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare gli allegati I e II, l'allegato III, ad eccezione dei valori limite per il fosforo, e gli allegati da IV a VII, qualora tali modifiche siano necessarie per adeguarli al progresso tecnico o scientifico. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato VI per quanto riguarda le informazioni da fornire nel passaporto digitale di prodotto, al fine di adattarlo al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato e degli utilizzatori finali. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l', paragrafo 1, al fine di richiedere la conservazione nel registro di informazioni aggiuntive ricavate da quelle elencate nell'allegato VI. Nell'adottare gli atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: a) la coerenza con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione; b) la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto digitale di prodotto; c) la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali per i detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale; nonché d) la necessità di evitare di imporre oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici e delle autorità nazionali. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato I e, se del caso, l' al fine di: a) modificare i criteri di biodegradabilità e i metodi di prova corrispondenti per i tensioattivi o i tensioattivi contenuti nei detergenti; b) stabilire i criteri di biodegradabilità e i metodi di prova corrispondenti per le sostanze organiche aggiunte intenzionalmente diverse dai tensioattivi; oppure c) stabilire eccezioni che autorizzino l'uso limitato nei detergenti di specifiche sostanze organiche non soddisfano i criteri di biodegradabilità stabiliti conformemente alla lettera b), ove debitamente giustificato. Entro il 23 marzo 2029, la Commissione adotta atti delegati che stabiliscono i criteri di biodegradabilità e i metodi di prova per le pellicole e i polimeri all'interno delle pellicole. Entro il 23 marzo 2031, la Commissione adotta atti delegati che stabiliscono criteri di biodegradabilità e metodi di prova per le sostanze organiche aggiunte intenzionalmente nei detergenti, a una concentrazione pari ad almeno il 10 % p/p della massa totale delle sostanze esclusa l'acqua, diverse dai tensioattivi, dalle pellicole e dai polimeri all'interno delle pellicole. 5.   Lo scopo degli atti delegati di cui al paragrafo 4 è garantire un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: a) l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, comprese le prove scientifiche che indicano l'esistenza di un rischio; b) le pratiche di fabbricazione; c) la disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente fattibili; d) le conseguenze sugli impianti di trattamento delle acque reflue; nonché e) l'impatto sulle piccole e medie imprese. 6.   Entro il 23 settembre 2028, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all' che modifica l'allegato II, punto 7, al fine di stabilire una metodologia per la valutazione dei rischi a livello di ceppo e di prodotto in tutte le condizioni d'uso prevedibili dichiarate dal fabbricante. La metodologia di cui al primo comma contiene le norme per l'identificazione e la caratterizzazione dei microrganismi e i criteri per determinare la sicurezza del detergente per la salute umana e per l'ambiente, compreso il potenziale di sensibilizzazione cutanea e respiratoria dei prodotti in formato spray, nonché i potenziali rischi in caso di ingestione dei detergenti utilizzati su superfici a contatto con gli alimenti. La metodologia di cui al primo comma è stabilita utilizzando metodi di sperimentazione non animale, fatta salva qualsiasi altra disposizione pertinente del diritto dell'Unione, e non impedisce l'uso di dati storici. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato IV al fine di stabilire requisiti armonizzati, compreso un formato armonizzato, sulle modalità di fornitura della scheda tecnica degli ingredienti conformemente all', paragrafo 6, all', paragrafo 4, lettera a), all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, e di stabilire i dettagli di tale fornitura e le condizioni che richiedono un aggiornamento della scheda tecnica degli ingredienti. Nell'elaborare tali requisiti, dettagli e condizioni, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un accesso effettivo alla scheda tecnica degli ingredienti da parte degli organismi designati, nonché della necessità di limitare gli oneri amministrativi. 8.   Qualora nel regolamento (CE) n. 1223/2009 siano introdotti o modificati limiti di concentrazione individuali basati sui rischi per le fragranze allergizzanti, la Commissione adotta atti delegati conformemente all' del presente regolamento per modificare l'allegato V del presente regolamento al fine di adeguarlo ai valori limite di concentrazione per le fragranze allergizzanti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009. 9.   Qualora nell'allegato II o nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 siano elencate nuove fragranze allergizzanti, la Commissione adotta atti delegati conformemente all' del presente regolamento per aggiungere tali fragranze allergizzanti nell'allegato V, parte D, del presente regolamento. 10.   Entro il 1o ottobre 2028, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell' per integrare il presente regolamento determinando le prescrizioni specifiche per l'etichettatura digitale dei detergenti. Tali prescrizioni stabiliscono almeno i tipi di soluzioni informatiche che gli operatori economici possono utilizzare e i mezzi alternativi per fornire le informazioni sull'etichetta digitale, di cui all'. Nell'adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: a) la necessità di garantire che l'etichettatura digitale non comprometta la sicurezza degli utilizzatori finali e dell'ambiente; b) la coerenza con altri atti pertinenti dell'Unione; c) la necessità di incoraggiare l'innovazione; d) la neutralità tecnologica caratterizzata dall'assenza di vincoli o prescrizioni in relazione alla scelta di tecnologia o di equipaggiamento, nei limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze; nonché e) il livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione, nonché la disponibilità delle infrastrutture senza fili e di altre infrastrutture tecnologiche necessarie per consentire un accesso illimitato alle informazioni sui detergenti e sui tensioattivi. 11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato V relativamente alle informazioni dell'etichetta che gli operatori economici possono fornire esclusivamente in formato digitale conformemente all', paragrafo 2, al fine di adeguare tale allegato al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale degli utilizzatori finali dei detergenti e dei tensioattivi. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un elevato grado di protezione della salute e dell'ambiente. 12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato VII al fine di aggiornare l'elenco dei codici merceologici e delle descrizioni di prodotto dei detergenti e dei tensioattivi. Tali modifiche si basano sull'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
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