Art. 11

Obblighi dei distributori

In vigore dal 11 feb 2026
Obblighi dei distributori 1.   Quando mettono a disposizione sul mercato un detergente o tensioattivo, i distributori prestano la debita attenzione alle prescrizioni del presente regolamento. 2.   Prima di mettere a disposizione sul mercato un detergente o un tensioattivo, i distributori verificano che: a) il detergente o tensioattivo sia accompagnato dai documenti richiesti e da un'etichetta contenente le informazioni di cui all', paragrafi 3 e 4, alle condizioni di cui all', paragrafo 5; b) se è fornita un'etichetta digitale, siano soddisfatti i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettere a), d), e) e h), all', paragrafo 2, e, se del caso, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3; e c) il supporto dati sia disponibile conformemente all', paragrafo 4. 3.   I distributori che mettono a disposizione sul mercato in un altro Stato membro detergenti o tensioattivi destinati all'utilizzatore finale per i quali deve essere fornita una scheda tecnica degli ingredienti a norma dell', paragrafo 6, presentano all'organismo designato in tale Stato membro la scheda tecnica degli ingredienti prima di mettervi a disposizione il prodotto e, se necessario, la aggiornano, a meno che non possano dimostrare che l'organismo nominato abbia già ricevuto le stesse informazioni da un altro operatore economico. I distributori mantengono riservate le informazioni contenute nella scheda tecnica degli ingredienti. 4.   I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non lo mettono a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, i distributori ne informano le autorità di vigilanza del mercato, il fabbricante e, se del caso, il rappresentante autorizzato o l'importatore. 5.   I distributori provvedono affinché, mentre un detergente o tensioattivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento. 6.   I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le autorità nazionali competenti, collaborano con questi e garantiscono che siano prese le misure correttive necessarie a rendere conforme il detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo che hanno messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. 7.   A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità al presente regolamento di un detergente o tensioattivo. I distributori cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo che hanno messo a disposizione sul mercato.
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