Art. 27
Procedura di salvaguardia dell'Unione
In vigore dal 11 feb 2026
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Se in esito alla procedura di cui all', paragrafi 3 e 6, sono sollevate obiezioni avverso una misura presa da un'autorità di vigilanza del mercato o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con le autorità di vigilanza del mercato e con gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Tutti gli Stati membri sono destinatari della decisione della Commissione, che la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.
2. Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il detergente o il tensioattivo non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione.
3. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.
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