Art. 25

Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto

In vigore dal 11 feb 2026
Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto 1.   I detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale che entrano nel mercato dell'Unione sono soggetti alle verifiche e alle altre misure previste dal presente articolo. 2.   Chiunque intenda immettere sul mercato un detergente o un tensioattivo destinato all'utilizzatore finale nel quadro della procedura di «immissione in libera pratica» fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali l'identificativo univoco di registrazione. 3.   Le autorità doganali possono immettere un detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore in libera pratica solo dopo aver verificato come minimo che l'identificativo univoco di registrazione e il codice delle merci forniti o messi a loro disposizione corrispondono ai dati conservati nel registro. L'immissione in libera pratica non è considerata prova della conformità al presente regolamento né di altre disposizioni del diritto dell'Unione. 4.   La verifica di cui al paragrafo 3 è effettuata elettronicamente e automaticamente attraverso l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane e si applica a decorrere dal 23 settembre 2029 o dalla data in cui l'interconnessione è operativa, se posteriore. 5.   Le autorità doganali e la Commissione possono reperire e utilizzare i dati sul detergente o sul tensioattivo destinato all'utilizzatore finale contenuti nel passaporto digitale di prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma del diritto dell'Unione, compresi la gestione del rischio, i controlli doganali e l'immissione in libera pratica conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013. 6.   Le verifiche e le altre misure previste dal presente articolo sono condotte sulla base dell'elenco dei codici delle merci e delle descrizioni del prodotto di cui all'allegato VII. 7.   Il presente articolo lascia impregiudicati altri atti giuridici dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 952/2013 e il regolamento (UE) 2019/1020, capo VII.
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