Art. 25 · Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto

Art. 25

Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto

In vigore dal 11 feb 2026
Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto 1.   I detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale che entrano nel mercato dell'Unione sono soggetti alle verifiche e alle altre misure previste dal presente articolo. 2.   Chiunque intenda immettere sul mercato un detergente o un tensioattivo destinato all'utilizzatore finale nel quadro della procedura di «immissione in libera pratica» fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali l'identificativo univoco di registrazione. 3.   Le autorità doganali possono immettere un detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore in libera pratica solo dopo aver verificato come minimo che l'identificativo univoco di registrazione e il codice delle merci forniti o messi a loro disposizione corrispondono ai dati conservati nel registro. L'immissione in libera pratica non è considerata prova della conformità al presente regolamento né di altre disposizioni del diritto dell'Unione. 4.   La verifica di cui al paragrafo 3 è effettuata elettronicamente e automaticamente attraverso l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane e si applica a decorrere dal 23 settembre 2029 o dalla data in cui l'interconnessione è operativa, se posteriore. 5.   Le autorità doganali e la Commissione possono reperire e utilizzare i dati sul detergente o sul tensioattivo destinato all'utilizzatore finale contenuti nel passaporto digitale di prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma del diritto dell'Unione, compresi la gestione del rischio, i controlli doganali e l'immissione in libera pratica conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013. 6.   Le verifiche e le altre misure previste dal presente articolo sono condotte sulla base dell'elenco dei codici delle merci e delle descrizioni del prodotto di cui all'allegato VII. 7.   Il presente articolo lascia impregiudicati altri atti giuridici dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 952/2013 e il regolamento (UE) 2019/1020, capo VII.
Storico versioni

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