Art. 23
Supporti dati e identificativi univoci
In vigore dal 11 feb 2026
Supporti dati e identificativi univoci
1. Il supporto dati, gli identificativi univoci del prodotto e gli identificativi univoci dell'operatore richiesti a norma del presente regolamento sono conformi alle norme applicabili ai supporti dati, agli identificativi univoci del prodotto e agli identificativi univoci dell'operatore a norma del regolamento (UE) 2024/1781.
2. Se l'identificativo univoco dell'operatore non è ancora disponibile, l', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1781 si applica agli operatori economici che creano o aggiornano un passaporto digitale di prodotto a norma del presente regolamento. Le norme e le procedure relative alla gestione del ciclo di vita degli identificativi univoci e dei supporti dati di cui agli atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1781 si applicano anche agli identificativi univoci e ai supporti dati a norma del presente regolamento.
3. Se un detergente o tensioattivo è soggetto all'obbligo di fornire un passaporto digitale di prodotto in forza di un atto delegato adottato a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1781 o di altre disposizioni del diritto dell'Unione, l'identificativo univoco del prodotto, l'identificativo univoco dell'operatore e l'identificativo univoco di registrazione di cui all', paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento sono gli stessi.
4. Ai fini del presente regolamento si applicano anche eventuali procedure per il rilascio e la verifica delle credenziali digitali degli operatori economici e di altri soggetti interessati che hanno diritti di accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale di prodotto stabilite dagli atti di esecuzione adottati a norma dell', quarto comma, del regolamento (UE) 2024/1781.
5. Ai fini del presente regolamento si applicano anche i requisiti che i fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto devono rispettare per poter diventare tali e, se del caso, i requisiti per la prestazione di tali servizi stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell', terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1781.
Storico versioni
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