Art. 22
Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale di prodotto
In vigore dal 11 feb 2026
Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale di prodotto
La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto digitale di prodotto sono conformi a tutti i requisiti seguenti:
a)
il passaporto digitale di prodotto è pienamente interoperabile con altri passaporti digitali di prodotto prescritti da altre disposizioni del diritto dell'Unione in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end;
b)
tutti i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono basati su norme aperte, elaborati in un formato interoperabile e, se del caso, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturati, consultabili, e trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da fornitore;
c)
i consumatori o altri utilizzatori finali, gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali, la Commissione e altri soggetti interessati, sulla base dei rispettivi diritti di accesso, conformemente al diritto dell'Unione, hanno accesso al passaporto digitale di prodotto gratuitamente;
d)
i consumatori e gli altri utilizzatori finali non sono tenuti a registrarsi o a fornire una password per accedere al passaporto digitale di prodotto;
e)
il passaporto digitale di prodotto è conservato dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto;
f)
qualora sia creato un nuovo passaporto digitale di prodotto per un detergente o per un tensioattivo destinato all'utilizzatore finale già munito di uno o più passaporti digitali di prodotto, il nuovo passaporto digitale di prodotto è collegato a tali passaporti digitali di prodotto originali;
g)
se il passaporto digitale di prodotto è conservato a norma della lettera e) del presente articolo o altrimenti trattato da fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto ai sensi dell', paragrafo 12, lettera c), tali fornitori non vendono, riutilizzano o trattano tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti, a meno che ciò non sia stato specificamente concordato con l'operatore economico che immette il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale sul mercato;
h)
gli operatori economici non tracciano, analizzano o utilizzano alcuna informazione a meno che non sia strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto digitale di prodotto online; in particolare, i dati personali relativi al consumatore o altro utilizzatore finale del detergente o del tensioattivo non sono conservati nel passaporto digitale di prodotto senza il suo consenso esplicito espresso in conformità dell' del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);
i)
sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati;
j)
i passaporti digitali di prodotto sono progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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