Art. 15

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 11 feb 2026
Identificazione degli operatori economici 1.   Alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un detergente o tensioattivo; e b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un detergente o tensioattivo. 2.   Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento in cui sia stato loro fornito un detergente o un tensioattivo e per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento in cui abbiano fornito il detergente o il tensioattivo.
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