Art. 15
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 11 feb 2026
Identificazione degli operatori economici
1. Alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un detergente o tensioattivo; e
b)
qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un detergente o tensioattivo.
2. Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento in cui sia stato loro fornito un detergente o un tensioattivo e per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento in cui abbiano fornito il detergente o il tensioattivo.
Storico versioni
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