Art. 15 · Identificazione degli operatori economici

Art. 15

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 11 feb 2026
Identificazione degli operatori economici 1.   Alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un detergente o tensioattivo; e b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un detergente o tensioattivo. 2.   Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento in cui sia stato loro fornito un detergente o un tensioattivo e per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento in cui abbiano fornito il detergente o il tensioattivo.
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