Art. 3

Definizioni

In vigore dal 9 nov 2010
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1)   «specifica tecnica di interoperabilità» (STI): una specifica adottata a norma della direttiva 2008/57/CE di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l’interoperabilità del sistema ferroviario; 2)   «veicolo»: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi; 3)   «sottosistemi»: il risultato della divisione del sistema ferroviario come indicato nell’allegato II della direttiva 2008/57/CE; 4)   «componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l’interoperabilità del sistema ferroviario. Il concetto di «componente» comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software; 5)   «richiedente»: l’ente appaltante o il fabbricante; 6)   «ente appaltante»: qualsiasi ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione e/o la costruzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema. L’ente può essere un’impresa ferroviaria, un gestore dell’infrastruttura o un detentore, oppure il concessionario incaricato della messa in servizio di un progetto; 7)   «organismi notificati»: gli organismi incaricati di valutare la conformità o l’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità o di istruire la procedura di verifica «CE» dei sottosistemi; 8)   «norma armonizzata»: qualsiasi norma europea adottata da uno degli organismi di normalizzazione europei elencati all’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (13), nell’ambito di un mandato della Commissione stabilito secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3 della summenzionata direttiva e che, da sola o congiuntamente ad altre norme, costituisce una soluzione per il rispetto di una disposizione di legge; 9)   «messa in servizio»: insieme delle operazioni mediante le quali un sottosistema o un veicolo è messo nello stato di funzionamento di progetto; 10)   «immissione sul mercato»: indica la prima messa a disposizione di un componente di interoperabilità sul mercato dell’Unione; 11)   «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 12)   «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; 13)   «valutazione della conformità»: il processo volto a verificare se le prescrizioni per specificate nella STI pertinente concernente un componente di interoperabilità sono state rispettate; 14)   «valutazione dell’idoneità all’impiego»: il processo volto a verificare se le prescrizioni per l’idoneità all’impiego specificate nella STI pertinente concernente un componente di interoperabilità sono state rispettate; 15)   «verifica CE»: la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 2008/57/CE mediante la quale un organismo certificato verifica e certifica che il sottosistema è conforme alla direttiva 2008/57/CE, alla o alle STI pertinenti e ad altre regolamentazioni derivanti dal trattato.
Storico versioni

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eli:dec:2010:713:oj#art-3

In sintesi

L'articolo elenca e chiarisce i significati di specifici termini tecnici e giuridici del settore ferroviario. Vengono definiti i concetti di specifica tecnica di interoperabilità (STI), veicolo, sottosistemi e componenti di interoperabilità (compresi beni immateriali come il software). Vengono inoltre identificati i soggetti coinvolti, tra cui richiedente, ente appaltante, fabbricante, rappresentante autorizzato e organismi notificati. Infine, precisa cosa si intende per operazioni e procedure fondamentali quali la messa in servizio, l'immissione sul mercato, la valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego e la verifica CE.

Perché esiste questa norma

La norma definisce in modo univoco i concetti e i termini chiave utilizzati nella decisione per garantire l'uniforme interpretazione delle regole sull'interoperabilità ferroviaria europea.

A chi si applica

Si applica a enti appaltanti, fabbricanti, rappresentanti autorizzati, organismi notificati, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e detentori che operano nel settore ferroviario dell'Unione.

Esempio pratico

Un'azienda che progetta e commercializza un software di segnalamento per treni con il proprio marchio rientra nella definizione di fabbricante e il suo prodotto costituisce un componente di interoperabilità immateriale. Per poterlo utilizzare su una linea ferroviaria, un organismo notificato dovrà svolgere la valutazione della conformità rispetto alla pertinente STI prima della messa in servizio.

Domande frequenti

Un programma software può essere considerato un componente di interoperabilità?Sì, il testo specifica espressamente che il concetto di componente comprende sia i beni materiali sia quelli immateriali, come ad esempio il software.
Chi può essere considerato un ente appaltante?Qualsiasi ente pubblico o privato che ordina la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema, inclusi imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, detentori o concessionari.
Che cosa si intende per immissione sul mercato?Indica la prima messa a disposizione di un componente di interoperabilità sul mercato dell'Unione europea.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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