Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2010
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
a)
per «accreditamento di qualità» si intende lo status, la cui portata è stabilita negli , accordato dalla BCE ad un fabbricante a conferma del fatto che il medesimo si conforma ai requisiti di qualità;
b)
per «attività di produzione delle banconote in euro» si intende la produzione di banconote in euro o di qualunque materia prima delle banconote in euro;
c)
per «fabbricante» si intende qualunque soggetto che sia o intenda essere coinvolto in un’attività di produzione delle banconote in euro;
d)
per «luogo di fabbricazione» si intende qualunque locale utilizzato dal fabbricante, o che esso intenda utilizzare, per un’attività di produzione delle banconote in euro;
e)
per «requisiti di qualità» si intendono le norme sostanziali cui deve conformarsi un fabbricante che richieda l’accreditamento di qualità, secondo quanto disposto in altra sede dalla BCE;
f)
per «disposizioni di qualità» si intendono le misure adottate da un fabbricante presso un luogo di fabbricazione al fine di conformarsi ai requisiti di qualità;
g)
per «autorità di certificazione» si intende un’autorità di certificazione indipendente che valuta i sistemi di controllo della qualità dei fabbricanti ed è abilitata a certificare che un fabbricante soddisfi i requisiti della serie di norme ISO 9001;
h)
per «materie prime delle banconote in euro» si intendono la carta, l’inchiostro, la banda metallica e il filo usati per la produzione delle banconote in euro;
i)
per «elementi di sicurezza dell’euro» e «attività di sicurezza dell’euro» si intendono le definizioni che ne dà la decisione BCE/2008/3 del 15 maggio 2008 sulle procedure di accreditamento di sicurezza per i fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro per le banconote in euro (1);
j)
per «giorno lavorativo della BCE» si intende un giorno da lunedì a venerdì, ad esclusione delle festività della BCE;
k)
per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;
l)
per «questionario di controllo preliminare» si intende un modulo utilizzato dall’unità per il controllo della qualità al fine di ottenere da un fabbricante delle informazioni circa le specificità di un luogo di fabbricazione e circa le modifiche apportate alle disposizioni di qualità rispetto all’ultimo controllo della qualità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:773:oj#art-1