Art. 3

Accreditamento di qualità pieno

In vigore dal 25 nov 2010
Accreditamento di qualità pieno 1.   Un fabbricante può svolgere un’attività di produzione delle banconote in euro esclusivamente se la BCE accorda l’accreditamento di qualità pieno per tale attività. 2.   Può essere accordato l’accreditamento di qualità pieno per un’attività di produzione delle banconote in euro, quando il fabbricante soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) sia stato coinvolto in un’attività di produzione delle banconote in euro nei 24 mesi precedenti la richiesta di accreditamento di qualità pieno o gli sia stato accordato l’accreditamento di qualità temporaneo come stabilito nell’ ed abbia iniziato un’attività di produzione delle banconote in euro ai sensi dell’, paragrafo 3; b) si conformi alle serie di norme ISO 9001 per il controllo della qualità presso uno specifico luogo di fabbricazione per una specifica attività di produzione delle banconote in euro, e un’autorità di certificazione abbia emesso un certificato a tal fine; c) si conformi ai requisiti di qualità presso il summenzionato luogo di fabbricazione per la summenzionata attività di produzione delle banconote in euro; d) abbia l’accreditamento di sicurezza con riferimento al summenzionato luogo di fabbricazione per la summenzionata attività di sicurezza dell’euro ai sensi della decisione BCE/2008/3, qualora produca elementi di sicurezza dell’euro; e) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro, qualora si tratti di una stamperia; e f) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), qualora non si tratti di una stamperia. 3.   Il Comitato esecutivo, sentito il parere del comitato per le banconote può, sulla base di una valutazione caso per caso, concedere delle deroghe rispetto al requisito dell’ubicazione di cui alle lettere e) e f). Ogni decisione al riguardo è notificata senza indugio al Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo osserva ogni decisione in materia del Consiglio direttivo. 4.   L’accreditamento di qualità pieno è accordato ai fabbricanti per 24 mesi, salvo che venga adottata una decisione ai sensi degli o 17. L’accreditamento di qualità pieno può essere rinnovato ogni 24 mesi. 5.   È necessaria la previa approvazione in forma scritta della BCE, perché un fabbricante accreditato possa esternalizzare la produzione di banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro in altro luogo di fabbricazione o a qualunque terzo, incluse le società controllate e consociate.
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