Art. 15
Misure correttive e sospensione dell’accreditamento di qualità in relazione ai nuovi ordini
In vigore dal 25 nov 2010
Misure correttive e sospensione dell’accreditamento di qualità in relazione ai nuovi ordini
Se è individuata una difformità del tipo di cui all’, paragrafo 3, ma il fabbricante dimostra che sarà in grado di correggere tale difformità, la BCE adotta una decisione a mezzo della quale:
a)
fissa, dopo aver consultato il fabbricante, un termine entro cui questi debba porre rimedio alla difformità;
b)
specifica che il fabbricante non può accettare nuovi ordini per l’attività di produzione di banconote in euro in questione, né partecipare alle relative gare d’appalto, se non sia stato posto rimedio alla difformità entro il termine di cui alla lettera a).
Storico versioni
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