Art. 14
Rilievi in forma scritta
In vigore dal 25 nov 2010
Rilievi in forma scritta
1. La BCE solleva un rilievo in forma scritta nei confronti del fabbricante in caso di difformità del tipo di cui all’, paragrafo 4, che può essere inserita nella relazione sul controllo preliminare.
2. Nel rilievo in forma scritta si stabilisce che, ove non sia stato posto rimedio alla difformità quando si svolga il successivo controllo preliminare, la BCE adotta una decisione ai sensi dell’.
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