Art. 13

Ipotesi di difformità

In vigore dal 25 nov 2010
Ipotesi di difformità 1.   L’unità per il controllo preliminare della qualità riconduce ad una delle categorie indicate nei paragrafi da 2 a 5 le difformità di un fabbricante rispetto ai requisiti di qualità, agli altri requisiti per l’accreditamento di qualità o agli obblighi stabiliti nell’. 2.   Le difformità che ad avviso dell’unità per il controllo preliminare della qualità abbiano un immediato e serio impatto sulla qualità della produzione del fabbricante delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro sono considerate difformità gravi, in relazione alle quali la BCE adotta una decisione ai sensi dell’. 3.   Le difformità che ad avviso dell’unità per il controllo preliminare della qualità non abbiano un immediato e serio impatto sulla qualità della produzione del fabbricante delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro, ma possano avere un effetto negativo diretto sulla qualità di tale produzione sono considerate difformità ordinarie, in relazione alle quali la BCE adotta una decisione ai sensi dell’. 4.   Nella relazione sul controllo preliminare è fatta menzione, in forma di rilievo, delle difformità che ad avviso dell’unità per il controllo preliminare della qualità non abbiano un effetto negativo diretto sulla qualità della produzione del fabbricante delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro, ma cui sia necessario porre rimedio prima del successivo controllo della qualità, ed in relazione ad essa la BCE solleva un rilievo scritto ai sensi dell’. 5.   Nella relazione sul controllo preliminare è fatta menzione, in forma di annotazione, delle difformità che non rientrino nelle tipologie di cui ai paragrafi da 2 a 4, ma non si dà luogo ad ulteriori azioni ai sensi degli articoli da 14 a 17.
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Ipotesi di difformità (Art. 13 Decisione (UE) 2010/22) — Testo vigente | Portale Normativo